Art. 11.
(Doveri).

      1. L'agente di sicurezza con rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, con un istituto di vigilanza e di investigazione privata, ha l'obbligo di:

          a) osservare le norme di sicurezza anticrimine impartite dall'istituto e approvate dalla Commissione permanente;

          b) utilizzare correttamente gli impianti e i sistemi di sicurezza anticrimine e compiere tutte le operazioni di propria competenza necessarie a mantenerli efficienti segnalando tempestivamente agli organi competenti ogni loro malfunzionamento;

 

Pag. 11

          c) segnalare alle Forze dell'ordine il verificarsi di ogni reato, direttamente in caso di flagranza o di urgenza e per il tramite dei superiori gerarchici negli altri casi.